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Dato aggiornato al: 03/06/2026 ore 17:31

Come si vota

Regione Siciliana - Dipartimento Autonomie Locali - Prot. n. 5960 dell'08/04/2026


Elezioni amministrative 2026 – Turno ordinario – Modalità di espressione del voto nelle elezioni amministrative in Sicilia

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III – Modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L’art. 3 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n.17, al comma 3 dispone :

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”

Inoltre, il comma 2 dell'art.4 della legge regionale 15 settembre1997, n. 35, così recita:

“2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art.3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”

Viene ancora una volta evidenziato che l'elettore ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda, qualora di genere uguale alla prima.

L'art.38 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n.3 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“3.L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. Omissis

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.”

Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.

Per quanto attiene l’espressione del voto, l'elettore quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

a) apporre un segno sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso varrà in favore della lista e anche per il candidato sindaco ad essa collegato (c.d. effetto trascinamento);

b) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista non collegata; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore;

c) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista collegata; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore;

d) apporre un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco; in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.

La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l'altra di genere femminile, qualora esprime due preferenze, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi di tracciare un segno sul simbolo della lista